Sicurezza nazionale che deve prevalere sull’obbligo di applicazione anche del diritto internazionale. Comprese le richieste di arresto della Corte Penale Internazionale che, non a caso, devono trovare risposta in una decisione del Ministro della Giustizia, e non dell’Autorità giudiziaria. Proprio perché la valutazione e la decisione, anche alla luce della sicurezza nazionale (o ragione di stato) compete al Governo, e non all’autorità giudiziaria.

Alessandro Butticé
Chi mi conosce o mi segue, sa del mio convinto europeismo, e del mio patriottismo italiano-europeo.
Da strenuo difensore dello Stato di diritto Ue sento peró l’obbligo di ricordare che l’Articolo 346 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) stabilisce che:
a) “nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria
agli interessi essenziali della propria sicurezza”;
b) “ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria
sicurezza”.
Oltre all’Articolo 346 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), altri articoli e norme nei trattati dell’Unione Europea si riferiscono alla sicurezza nazionale e alla cooperazione in materia di sicurezza.
Ecco alcuni di essi:
1. Articolo 4(2) del Trattato sull’Unione Europea (TUE): Stabilisce che la sicurezza nazionale resta di competenza esclusiva di ciascuno Stato membro. Questo articolo sottolinea il principio di sovranità degli Stati membri in materia di sicurezza e difesa.
2. Articolo 42(1) e 42(7) del TUE: In particolare, l’Articolo 42(1) riguarda la Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC) dell’Unione Europea, che si basa sui principi della solidarietà e della cooperazione tra gli Stati membri. L’Articolo 42(7) prevede il diritto di ciascuno Stato membro di chiedere assistenza agli altri in caso di aggressione.
3. Articolo 47 del TUE: Riguarda l’unione politica e il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri, includendo dimensioni di sicurezza politica.
4. Articolo 83 del TFUE: Riguarda la creazione di norme minime per definire reati e sanzioni in ambito penale, con implicazioni per la sicurezza e la lotta contro la criminalità.
5. Articolo 72 del TFUE: Stabilisce che la sicurezza interna è di competenza degli Stati membri e che l’Unione deve rispettare tale competenza, pur promuovendo la cooperazione nella lotta contro il crimine e il terrorismo.
Queste norme forniscono un quadro per la cooperazione in materia di sicurezza, mantenendo al tempo stesso il rispetto della sovranità degli Stati membri in questioni di sicurezza nazionale.