Alessandro Butticé

La Sicurezza nazionale é ragione di deroga anche al Diritto Ue

29 Gennaio, 2025

Chi mi conosce o mi segue, sa del mio convinto europeismo, e del mio patriottismo italiano-europeo.

Da strenuo difensore dello Stato di diritto Ue sento peró l’obbligo di ricordare che l’Articolo 346 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) stabilisce che:

a) “nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria
agli interessi essenziali della propria sicurezza”;

b) “ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria
sicurezza”.

Oltre all’Articolo 346 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), altri articoli e norme nei trattati dell’Unione Europea si riferiscono alla sicurezza nazionale e alla cooperazione in materia di sicurezza.

Ecco alcuni di essi:

1. Articolo 4(2) del Trattato sull’Unione Europea (TUE): Stabilisce che la sicurezza nazionale resta di competenza esclusiva di ciascuno Stato membro. Questo articolo sottolinea il principio di sovranità degli Stati membri in materia di sicurezza e difesa.

2. Articolo 42(1) e 42(7) del TUE: In particolare, l’Articolo 42(1) riguarda la Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC) dell’Unione Europea, che si basa sui principi della solidarietà e della cooperazione tra gli Stati membri. L’Articolo 42(7) prevede il diritto di ciascuno Stato membro di chiedere assistenza agli altri in caso di aggressione.

3. Articolo 47 del TUE: Riguarda l’unione politica e il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri, includendo dimensioni di sicurezza politica.

4. Articolo 83 del TFUE: Riguarda la creazione di norme minime per definire reati e sanzioni in ambito penale, con implicazioni per la sicurezza e la lotta contro la criminalità.

5. Articolo 72 del TFUE: Stabilisce che la sicurezza interna è di competenza degli Stati membri e che l’Unione deve rispettare tale competenza, pur promuovendo la cooperazione nella lotta contro il crimine e il terrorismo.

Queste norme forniscono un quadro per la cooperazione in materia di sicurezza, mantenendo al tempo stesso il rispetto della sovranità degli Stati membri in questioni di sicurezza nazionale.

Sicurezza nazionale che deve prevalere sull’obbligo di applicazione anche del diritto internazionale. Comprese le richieste di arresto della Corte Penale Internazionale che, non a caso, devono trovare risposta in una decisione del Ministro della Giustizia, e non dell’Autorità giudiziaria. Proprio perché la valutazione e la decisione, anche alla luce della sicurezza nazionale (o ragione di stato) compete al Governo, e non all’autorità giudiziaria.